Dec
21st
left
right

PM, GIP, GUP facciamo chiarezza!

Il pubblico ministero (PM) è un organo vero e proprio designato dallo Stato o da altre istituzioni, a seconda della Nazione, per favorire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo. E’ istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali per minorenni ed i Tribunali ordinari.

Il pubblico ministero esercita dunque l’azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all’interno del quale sarà la controparte dell’imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d’accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l’assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa. Il PM dunque:

a)      Esercita l’azione penale;

b)      svolge le indagini preliminari;

c)      interviene in tutte le udienze penale delle Corti e di Tribunali;

d)     richiede al giudice i provvedimenti quali misure cautelari, intercettazioni etc;

e)      esegue i provvedimenti del giudice;

f)       dirige la polizia giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) svolge compiti di garanzia dei diritti dei cittadini sottoposti ad indagini da parte del PM ovvero:

a)      Fissa l’udienza preliminare;

b)      autorizza la proroga delle indagini;

c)      convalida l’arrest in flagranza ed il fermo operati dal PM e dalla Polizia Giudiziaria

In sintesi al GIP sono assegnate le funzioni atte a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari.

 

Il giudice dell’udienza preliminare (GUP) è la figura preposta a decidere, durante l’udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero di rinviare a giudizio l’indagato. Fa da spartiacque fra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio. Al termine delle indagini preliminari il PM richiede l’archiviazione o il rinvio a giudizio; il GIP fissa l’udienza, il PM espone i risultati delle indagini e le prove che giustificano l’eventuale rinvio a giudizio. Prendono parte alla discussione davanti al GIP l’imputato (se vuole rilasciare dichiarazioni spontanee), i difensori ed i PM (che possono replicare una sola volta). Finita la discussione il GUP valuta se disporre il giudizio o sentenza di non luogo a procedere. Il Magistrato che ha svolto funzioni da GIP non potrà svolgere anche quella di GUP. Il GIP diventa GUP nei processi per direttissima, cioè quando vi è la flagranza, e quando entrambe le parti, accusa e difesa, sono d’accordo e richiedono il patteggiamento o il rito abbreviato. Con il patteggiamento, l’imputato ammette di aver commesso il reato e in cambio della confessione e di non aver ulteriormente intasato il sistema giudiziario, il GIP diventa giudicante e lo condanna, applicandogli uno sconto di un terzo della pena, più sconti su multe, se ci sono.



© 2la.it - Riproduzione riservata.

13 Comments

  1. Tranego

    Sono ossessionato dal pressappochismo col quale una miriade di procedimenti penali viene archiviata con motivazione (seppure esistono…) del tutto balorde. Si può sostenere che l’attività di PM e GIP, specialmente se arrivano all’archiviazione, sono meramente amministrative e pertanto, se del caso, impugnabili con ricorso al TAR per violazione di legge ed eccesso di potere ecc.?

    Reply
  2. Iolanda Corcione

    Non sono d’accordo sul patteggiamento o rito abbreviato,, perchè chi commette un reato non ha diritto allo sconto di un terzo della pena ma gli anni di condanna li devc fare tutti, tanto più se confessa!!!

    Reply
    1. Massimo

      Tu sei l’anti giurisprudenza. A persone come te sfuggono miriadi di sfumature che non sto qui ad elencare. Buona vita!

      Reply
  3. Mimmo

    Sono d’accordo con jolanda Corciano.
    Il sig. Massimo nel corso della sua vita sicuramente nn è stato colpito nella propria anima nn cammina su questa terra con dolore in ogni attimo della sua vita….potrei scrivere all’infinito ….mi hanno ucciso Mia Madre…..nn aggiungo altro…….un vigliacco albanese ……
    bisognerebbere provare….o per lo meno riflettere…!!!!!! sig. Massimo
    mai vorrei un esponente della legge che ragiona come lei….
    Grazie.
    Mimmo

    Reply
  4. Matteo

    Sono Matteo.Io penso che chi emette giudizi o condanne ,dopo aver sentito tutte le parti in causa ,imputati ,testimoni,avvocati di ambo le parti.Si trova davanti a una scelta che molte volte presenta dei punti oscuri ,Non del tutto chiariti.Per questo si sceglie la soluzione meno drammatica.Quando invece il reato è maligno allora i giudici emettono verdetti di ergastolo.

    Reply
  5. Alberto

    Troppo spesso i Giudici, I PM , I GIP GUP conducono in maniera superficiale e frettolosa le varie indagini. Troppo spesso arrivano all’archiviazione con troppo superficialita’.
    Molte volte sono di parte e quindi la loro imparzialita’ non esiste piu’.
    Questa e’ l’Italia
    Io ho denunciato una persona che ha falsificato documenti, dichiarato il falso. Il mio legale ha chiesto una perizia grafologica su un documento, uno studio piu’ approfondito su messaggi whatapp (palesemente modificati)., di far interrogare altri testimoni..
    I GIP non ha accettano nulla.
    Ha dichiarato che tutto quello che ho prodotto e’ falso e accetta per buono tutto quello che ha dichiarato l’imputato.
    Se Avesse fatto il suo dovere e fosse andato piu’ in profondita’ sulle analisi, avrebbe scoperto che la persona che avevo denunciato ha sempre dichiarato il falso.

    Reply
  6. Giorgio

    LEGGE VASSALLI N.117 del 13 aprile 1988 – Colpa grave e negligenza inescusabile del magistrato.
    Quando è provato questo a carico di un magistrato bisogna denunciarlo e querelarlo quindi quando il popolo si tira indietro anziché denunciare e querelare un magistrato allora pianga se stesso.
    G. B.

    Reply
  7. Gianni

    Concordo! Vengono archiviate aggressioni con tanto di testimoni e video, archiviati danni all’auto con persone all’interno anche minore dichiarato traumatizzato dalla psicologa del tribunale stesso.
    Aggressione con bastone recidiva alla minaccia di anni precedenti con testimoni carabinieri. Archiviazione o prescrizione. Alla vittima solo SPESE e stress, all’aggressore niente può continuare vede che non accade niene quindi si rafforza, può anche uccidere e vantarsi delle Conoscenze che ha!
    L’esperienza mi induce a non fare mai più denunce inutili e costose. Per me possono chiudere tutto.

    Reply
  8. Gianni

    Mimmo concordo! A pensare male si fa peccato ma ci s’indovina. Le Conoscenze fanno la giustizia cioè l’ingiustizia. Per me avvocati e giudici possono sparire. Meglio essere denunciati che denunciare, spendi meno e ti stressi meno.
    Sopratutto occorre essere nullatenenti quindi uomini liberi non ostaggi di Stato, allora puoi fare ciò che vuoi impunemente da quello che vedo.

    Reply
  9. Paolo G

    Ogni giudice a le sue regole , i suoi punti di vista ; ogni giudice intreppita a proprio piacimento il codice di procedura penale con onnipotenza . E’ vero che bisogna denunciare ; ma poi non trovi un Avvocato disposto a tutelarci. Io ho.denumciato un Questore per aver dichiarato palesemente il falso e non ho trovato un avvocato che accettasse l’incarico di fare valere i miei diritti. Un Avvocato x un cliente non si mette contro una autorità che sia Giudice, PM o Questore . Ci devono lavorare e non li conviene .
    PAOLO G

    Reply

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *